Articolo 1089 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 1088Articolo 1090
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9 ottobre 2010
Art. 1089. Elementi istruttori 1. Per la compilazione delle schede personali le autorita' comunali si avvalgono dei registri di stato civile, dei documenti anagrafici e di ogni altro registro o documento che ritengano utile, nonche' delle informazioni che ricevano o ritengano di assumere. 2. Le amministrazioni comunali, oltre a raccogliere le risultanze degli atti di nascita dell'anno cui le schede si riferiscono, esaminano anche gli atti di nascita degli anni successivi, per evitare che sfugga qualche giovane il cui atto di nascita sia stato formato o trascritto tardivamente. 3. Per i giovani non iscritti nei registri dello stato civile, ma che si presume compiano il diciassettesimo anno di eta' entro l'anno cui si riferisce la lista di leva per la quale vengono predisposte le schede personali, devono essere compilate le schede personali. Le amministrazioni comunali si procurano ogni possibile elemento di prova, procedendo, all'uopo, a una inchiesta amministrativa, e provocando apposite dichiarazioni da parte di notabili del comune, e da parte dei giovani della stessa classe di leva e dei loro parenti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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