Articolo 600 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 599Articolo 601
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9 ottobre 2010
Art. 600. Dimissioni dai corsi 1. I frequentatori possono, a domanda, essere dimessi in qualsiasi momento durante lo svolgimento dei corsi. 2. Il provvedimento di dimissione dai corsi e' adottato dal direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione. 3. Le dimissioni determinano il proscioglimento dalle ferme contratte. 4. Gli aspiranti sono trasferiti nella categoria degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata dal ruolo speciale dell'arma o corpo di provenienza con l'obbligo di assolvere la ferma prevista dall'articolo 939 del codice. 5. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 599, comma 4.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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