Articolo 316 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 315Articolo 317
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
1 gennaio 2023
>
Versione
17 ottobre 2024
Art. 316. Ripartizione degli alloggi 1. Gli organi competenti alla concessione degli alloggi, in base alle direttive emanate dagli Stati maggiori di Forza armata, in relazione alle acquisite disponibilita', provvedono:
a) a destinare gli alloggi ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASGC e ASIR; b) a destinare gli alloggi, con criteri di gradualita' e in relazione alla contingente disponibilita', ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASI; c) a destinare i rimanenti alloggi alla categoria AST, ripartendoli in misura proporzionale alla forza effettiva degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente con carico di famiglia; d) a ripartire gli alloggi SLI con lo stesso criterio stabilito per gli alloggi AST. 2. L'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) puo' acquisire, presso lo Stato maggiore della difesa, i dati relativi al numero complessivo, al tipo e alla composizione degli alloggi di servizio ubicati in ciascun presidio ovvero circoscrizione alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente