Articolo 316 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 322Articolo 325
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17 ottobre 2024
Art. 316. Ripartizione degli alloggi 1. Gli organi competenti alla concessione degli alloggi, in base alle direttive emanate dagli Stati maggiori di Forza armata, in relazione alle acquisite disponibilita', provvedono:
a) a destinare gli alloggi ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASGC e ASIR; b) a destinare gli alloggi, con criteri di gradualita' e in relazione alla contingente disponibilita', ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASI; c) a destinare i rimanenti alloggi alla categoria AST, ripartendoli in misura proporzionale alla forza effettiva degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente con carico di famiglia; d) a ripartire gli alloggi SLI con lo stesso criterio stabilito per gli alloggi AST. 2. ((Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo, 1478 del codice, possono)) acquisire, presso lo Stato maggiore della difesa, i dati relativi al numero complessivo, al tipo e alla composizione degli alloggi di servizio ubicati in ciascun presidio ovvero circoscrizione alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza. ((A tale fine le associazioni presentano apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante a livello nazionale.))
Entrata in vigore il 17 ottobre 2024
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