Articolo 864 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 862Articolo 865
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9 ottobre 2010
Art. 864. Distintivo d'onore per feriti in servizio 1. I militari delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza che hanno riportato in servizio e per cause di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non e' stato concesso il distintivo di onore per i mutilati di cui all'articolo 862, possono essere autorizzati a fregiarsi di uno speciale distintivo conforme al modello depositato negli archivi di Stato. 2. Il distintivo d'onore di cui al comma 1 puo' essere concesso piu' volte, ma soltanto in relazione al numero degli incidenti nei quali le ferite o le lesioni sono state riportate.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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