Articolo 713 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 712Articolo 711 bis
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9 ottobre 2010
Art. 713. Doveri attinenti al grado 1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneita' delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1483 del codice. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiche' l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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