Art. 113. Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali 1. Le Direzioni generali del Ministero della difesa sono organizzate secondo criteri di omogeneita' funzionale, e le relative strutture ordinative e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro della difesa.
2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale della previdenza militare e della leva;
c-bis) la Direzione generale dei lavori;
d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali.
3. I dirigenti generali delle Direzioni generali interessate da eventuali atti di riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 3 del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi.
4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ne e' fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale, ((della Direzione nazionale degli armamenti,)) degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali.
4-bis). Il numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto dell' articolo 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , cosi' come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nonche' dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 , e' rideterminato in riduzione in duecentotrenta unita'.
2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale della previdenza militare e della leva;
c-bis) la Direzione generale dei lavori;
d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali.
3. I dirigenti generali delle Direzioni generali interessate da eventuali atti di riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 3 del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi.
4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ne e' fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale, ((della Direzione nazionale degli armamenti,)) degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali.
4-bis). Il numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto dell' articolo 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , cosi' come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nonche' dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 , e' rideterminato in riduzione in duecentotrenta unita'.