Articolo 312 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 319Articolo 321
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Art. 312. Competenze generali 1. Lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati maggiori di Forza armata ((, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti)) determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, nel presente titolo denominati "elenchi degli incarichi", con le modalita' di cui all'articolo 343.
2. I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, comunicano la costituzione o la variazione degli alloggi ((all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis)) , che provvede a formalizzare l'atto di costituzione.
3. La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per ogni immobile la classifica, il codice, la localita', l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la categoria catastale, l'anno di costruzione. La comunicazione e' corredata dalla certificazione dell'avvenuto accatastamento. ((L'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio)) invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 24 luglio 2024
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