Articolo 668 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 667Articolo 668 bis
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9 ottobre 2010
Art. 668. Specialita' di navigatore militare dei ruoli naviganti dell'Aeronautica militare 1. Gli ufficiali dell'Aeronautica militare ruolo naviganti normale in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati a tutti gli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale in possesso del brevetto di pilota militare. 2. Gli allievi navigatori e gli ufficiali frequentatori dei corsi per il conseguimento dei brevetti di navigatore di aeroplano e di navigatore militare sono equiparati agli effetti di cui al comma 1 rispettivamente agli allievi piloti e agli ufficiali frequentatori dei corsi di pilotaggio. 3. Gli ufficiali dell'Aeronautica militare ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati agli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di pilota militare. 4. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare si applicano, per le parti di rispettiva competenza, anche a tutto il personale di complemento reclutato mediante corsi per navigatori militari. 5. Il numero degli ufficiali navigatori di complemento dell'Aeronautica militare, da mantenere annualmente in servizio, e' portato in detrazione del numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare ammessi al trattenimento in servizio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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