Articolo 1025 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
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9 ottobre 2010
Art. 1025. Ambito di applicazione 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del codice il presente titolo si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della difesa, sia che conseguano obbligatoriamente a una iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di competenza degli organi centrali, di vertice e periferici del Ministero della difesa si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nel presente titolo, capo II, sezioni II e III, che contengono le indicazioni dell'unita' organizzativa competente ad adottare il provvedimento finale.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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