Articolo 707 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 706Articolo 708
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9 ottobre 2010
Art. 707. Qualita' intellettuali e di cultura 1. La personalita' intellettuale e culturale dell'ufficiale deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene e all'affidamento che puo' derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione.
Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione. 2. Sulla base di tali presupposti, costituiscono elementi essenziali da valutare quelli desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: l'iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento e il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia e all'estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; le pubblicazioni.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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