Articolo 709 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 708Articolo 710
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9 ottobre 2010
Art. 709. Tendenza di carriera 1. Le qualita', le capacita' e le attitudini risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi devono essere confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall'ufficiale durante il successivo impiego. 2. Fermo restando il principio dell'autonomia dei giudizi di avanzamento, di cui all'articolo 1060 del codice, costituisce elemento da tenere presente anche l'andamento complessivo della progressione di carriera.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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