Articolo 311 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 310Articolo 312
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9 ottobre 2010
Art. 311. Ambito di applicazione 1. Il presente capo disciplina la concessione di alloggi di servizio di tipo economico, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e al personale civile del Ministero della difesa, nonche' al personale di Forze armate estere, in attuazione del codice, libro II, titolo II, capo VII, sezione I. 2. Il presente capo si applica altresi', in caso di concessione di alloggi di servizio di cui al comma 1 da parte dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio in ambito interforze difesa.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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