Articolo 365 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 364Articolo 360
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9 ottobre 2010
Art. 365. Assegnazioni temporanee 1. L'alloggio di servizio gratuito, non occupato dal titolare della carica, puo' essere assegnato temporaneamente ad altro militare indicato nell'allegato A di cui all'articolo 383, previa autorizzazione del Comando generale. 2. Esso deve essere rilasciato a richiesta dell'amministrazione con le modalita' indicate dall'articolo 368 in deroga a qualsiasi altra disposizione ed entro il termine di venti giorni. 3. A motivata richiesta dell'interessato e solo per comprovate esigenze, il Comandante generale puo' concedere una ulteriore proroga fino a tre mesi.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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