Art. 1081. Accertamenti sanitari (( 1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermita' o patologie tumorali, ai sensi dell'articolo 1079, comma l , e' effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 . )) 2. La commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice, esprime il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidita' secondo i criteri di cui all'articolo 1082.
3. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 , entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la dipendenza da causa di servizio e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.
4. Il parere di cui al comma 3 e' motivato ed e' firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
5. Nell'esame delle pratiche in cui le infermita' non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 , il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 3.
6. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente capo, il Comitato e' integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero dell'interno.
3. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 , entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la dipendenza da causa di servizio e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.
4. Il parere di cui al comma 3 e' motivato ed e' firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
5. Nell'esame delle pratiche in cui le infermita' non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 , il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 3.
6. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente capo, il Comitato e' integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero dell'interno.