Articolo 748 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 747Articolo 749
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
28 aprile 2012
Art. 748. Comunicazioni dei militari 1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi e' destinato a sostituirlo. ((Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.)) (( 2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonche', al competente organo della sanita' militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite la sanita' militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalita' per l'eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanita' militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della salute, e del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. )) 3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi condizioni di salute, specificando ((. . .)) il luogo in cui si trova ricoverato. 4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - o in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotta i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende. 5. Il militare deve, altresi', dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:
a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia; b) degli eventi in cui e' rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
Entrata in vigore il 28 aprile 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente