Articolo 727 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 726Articolo 728
Versione
9 ottobre 2010
Art. 727. Emanazione di ordini 1. Gli ordini, emanati in conformita' e nei casi previsti dal codice, devono essere formulati con chiarezza in modo da evitare dubbi o esitazione in chi li riceve. 2. Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con il servizio il superiore puo' emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, dandone tempestiva comunicazione all'autorita' che ha emanato le disposizioni derogate. 3. Il superiore, se deve impartire un ordine a un militare non direttamente dipendente, si rivolge all'autorita' da cui questi dipende, salvo casi urgenti in cui ha facolta' di agire direttamente, riferendo immediatamente all'autorita' suddetta. In tale caso egli deve farsi riconoscere e specificare, se necessario, l'incarico ricoperto.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente