Articolo 8 - Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali
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Versione
22 luglio 1988
Art. 8.
Mobilita'
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. puo' adottare provvedimenti di mobilita' nell'ambito dello stesso comune, sentito il professionista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalita' di accesso.
2. Se il provvedimento comporta mobilita' da un comune all'altro della U.S.L. o variazioni nelle modalita' di accesso e' ammessa opposizione al comitato di gestione della U.S.L. entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni.
4. La mancata accettazione della nuova localita' di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta la decadenza dall'incarico.
5. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo del professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.
6. Al fini del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con l'interessato, la concentrazione dell'orario di attivita' del professionista presso una sola U.S.L. o un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art. 5.
7. Il trasferimento del professionista da un presidio a un altro della stessa U.S.L. puo' avvenire anche su domanda dell'interessato.
Entrata in vigore il 22 luglio 1988
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