Articolo 1 del Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22
Articolo 2
Versione
2 marzo 2021
Art. 1. Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1. All' articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero della transizione ecologica;»;
2) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;»;
3) il numero 13) e' sostituito dal seguente: «13) Ministero della cultura;»;
4) dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente: «15) Ministero del turismo.»;
b) al comma 4-bis, primo periodo, la parola «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «quindici».
Entrata in vigore il 2 marzo 2021
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