Articolo 10 del Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8
Articolo 9
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6 febbraio 2016
Art. 10. Disposizioni finanziarie 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 6 febbraio 2016
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