Articolo 39 - Accordo della Legge 12 ottobre 2020, n. 145
Articolo 38Articolo 40
Versione
4 novembre 2020

Articolo 39

Energia

1. Le parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore energetico onde migliorare la produzione, l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia in Afghanistan, comprese tra l'altro:
a) la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
b) una maggiore cooperazione in campo tecnologico, e
c) la formazione professionale.
Le parti riconoscono che un quadro trasparente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole costituisce il modo migliore per creare un contesto favorevole agli investimenti diretti esteri nel settore energetico.

Entrata in vigore il 4 novembre 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente