Articolo 12 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69
Articolo 11
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29 aprile 2003
Art. 12. Disposizioni transitorie 1. Per le richieste di assistenza pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della predetta data.
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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