Art. 10. Norme di esecuzione 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con uno o piu' decreti, ad adottare le disposizioni di attuazione del presente decreto, anche sulla base di quelle emanate dai competenti organi dell'Unione europea ai sensi dell' articolo 22 della direttiva 76/308/CEE .
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica e di recupero inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.
Note all' art. 10:
- La direttiva 76/308/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. 19 marzo 1976, n. L 73. L'articolo 22 cosi' recita:
«Le modalita' pratiche per l'applicazione dell'art. 4, paragrafi 2 e 4, dell'art. 5, paragrafi 2 e 3, degli articoli 7, 8, 9, 11, dell'art. 12, paragrafi 1 e 2, dell'art. 14, dell'art. 18, paragrafo 3 e dell'art. 25, la determinazione dei mezzi con i quali possono essere effettuate le comunicazioni tra le autorita', nonche' le modalita' relative alla conversione e al trasferimento delle somme ricuperate e alla determinazione dell'importo minimo del credito che puo' dar luogo a una domanda di assistenza sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 20, paragrafo 2.».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con uno o piu' decreti, ad adottare le disposizioni di attuazione del presente decreto, anche sulla base di quelle emanate dai competenti organi dell'Unione europea ai sensi dell' articolo 22 della direttiva 76/308/CEE .
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica e di recupero inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.
Note all' art. 10:
- La direttiva 76/308/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. 19 marzo 1976, n. L 73. L'articolo 22 cosi' recita:
«Le modalita' pratiche per l'applicazione dell'art. 4, paragrafi 2 e 4, dell'art. 5, paragrafi 2 e 3, degli articoli 7, 8, 9, 11, dell'art. 12, paragrafi 1 e 2, dell'art. 14, dell'art. 18, paragrafo 3 e dell'art. 25, la determinazione dei mezzi con i quali possono essere effettuate le comunicazioni tra le autorita', nonche' le modalita' relative alla conversione e al trasferimento delle somme ricuperate e alla determinazione dell'importo minimo del credito che puo' dar luogo a una domanda di assistenza sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 20, paragrafo 2.».