Art. 7. Misure cautelari 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti:
a) su domanda motivata dell'autorita' richiedente; b) ove lo ritenga necessario, nel caso di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Ai fini dell'adozione delle misure cautelari di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 5, commi 1, 3, lettere a), b), c), d), e) f) e h), 4 e 9, l'articolo 6, commi 1 e 2, e l'articolo 8.
a) su domanda motivata dell'autorita' richiedente; b) ove lo ritenga necessario, nel caso di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Ai fini dell'adozione delle misure cautelari di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 5, commi 1, 3, lettere a), b), c), d), e) f) e h), 4 e 9, l'articolo 6, commi 1 e 2, e l'articolo 8.