Articolo 7 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69
Articolo 6Articolo 8
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29 aprile 2003
Art. 7. Misure cautelari 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti:

a) su domanda motivata dell'autorita' richiedente; b) ove lo ritenga necessario, nel caso di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Ai fini dell'adozione delle misure cautelari di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 5, commi 1, 3, lettere a), b), c), d), e) f) e h), 4 e 9, l'articolo 6, commi 1 e 2, e l'articolo 8.
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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