Art. 8. Esclusione dell'assistenza 1. L'assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito e' superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che gli stessi non possano essere piu' oggetto di contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorita' richiedente e la Commissione europea dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorita' richiedente e la Commissione europea dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.