Articolo 8 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69
Articolo 7Articolo 9
Versione
29 aprile 2003
Art. 8. Esclusione dell'assistenza 1. L'assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito e' superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che gli stessi non possano essere piu' oggetto di contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorita' richiedente e la Commissione europea dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente