Articolo 5 del Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176
Articolo 4 bisArticolo 6
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19 novembre 2022
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18 gennaio 2023
Art. 5. Proroghe di termini nel settore del gas naturale 1. All' articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124 , le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024».
(( 2. All' articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre 2023";
b) al comma 4, le parole: "20 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "20 novembre 2023".
2-bis. Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 .
2-ter. All'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 10 gennaio 2024" )) 3. Agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Entrata in vigore il 18 gennaio 2023
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