Art. 10. Norme in materia di procedure di affidamento di lavori 1. All' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , dopo le parole «citta' metropolitane e i comuni capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «.
L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui importo e' pari o superiore alle soglie di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ».
2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti (( del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) )) che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all' articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all' articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 , ((e all'articolo 7)) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ((,)) sono individuate le modalita' di attuazione del presente comma.
(( 2-bis. All' articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".
2-ter. Al fine di salvaguardare le procedure gia' in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all' articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018 , come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, sono fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 )) 3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis (Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale). − 1. Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione ((ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , il progetto definitivo o esecutivo e' trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 ((del presente decreto)) per le finalita' di cui al comma 3.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non gia' sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti ((da cui risultino)) la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche ((peculiari dell'opera e)) ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo e' inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3.
3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del ((codice di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti ((...)) e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilita' e la manutenibilita' delle opere.
4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»;
b) dopo l'Allegato IV e' aggiunto l'Allegato IV-bis di cui all'Allegato 2 al presente decreto.
(( 3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all' articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , e all' articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 , in ragione della complessita' dei medesimi interventi, e' convocata la conferenza di servizi di cui all' articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ))
L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui importo e' pari o superiore alle soglie di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ».
2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti (( del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) )) che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all' articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all' articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 , ((e all'articolo 7)) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ((,)) sono individuate le modalita' di attuazione del presente comma.
(( 2-bis. All' articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".
2-ter. Al fine di salvaguardare le procedure gia' in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all' articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018 , come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, sono fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 )) 3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis (Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale). − 1. Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione ((ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , il progetto definitivo o esecutivo e' trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 ((del presente decreto)) per le finalita' di cui al comma 3.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non gia' sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti ((da cui risultino)) la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche ((peculiari dell'opera e)) ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo e' inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3.
3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del ((codice di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti ((...)) e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilita' e la manutenibilita' delle opere.
4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»;
b) dopo l'Allegato IV e' aggiunto l'Allegato IV-bis di cui all'Allegato 2 al presente decreto.
(( 3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all' articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , e all' articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 , in ragione della complessita' dei medesimi interventi, e' convocata la conferenza di servizi di cui all' articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ))