Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 aprile 1976
Art. 20. Contribuzione volontaria

Il dirigente, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione all'I.N.P.D.A.I., ha la facolta' di continuare i versamenti purche' abbia maturato presso l'I.N.P.D.A.I. le condizioni richieste presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'esercizio della prosecuzione volontaria.
La misura annua di tali versamenti, comprensivi anche della quota gia' a carico dell'azienda, deve essere pari a quella dell'ultimo anno di contribuzione dovuta.
I versamenti stessi devono essere adeguati in proporzione alle variazioni eventualmente intervenute tra il minimale di contribuzione in vigore all'atto del primo versamento e quello vigente alla data dei singoli versamenti, a norma dell' art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 .
I versamenti volontari sono parificati ai contributi obbligatori agli effetti del diritto alle prestazioni, della maturazione dell'anzianita' contributiva e della determinazione della retribuzione annua media pensionabile.
L'autorizzazione alla contribuzione volontaria ha effetto dal primo giorno del mese nel corso del quale e' presentata la relativa domanda, o dalla data di cessazione della contribuzione obbligatoria se posteriore.
Si applicano, per quanto compatibili, le norme vigenti in materia di prosecuzione volontaria per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Entrata in vigore il 1 aprile 1976
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