Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 aprile 1976
Art. 22. Costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.

Per il dirigente dimissionario o licenziato o che comunque abbia perduto la qualifica senza aver maturato il diritto a pensione, l'I.N.P.D.A.I. deve provvedere, su domanda, per i corrispondenti periodi di contribuzione comunque riconosciuti presso l'Istituto medesimo, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione, con la maggiorazione degli interessi composti, calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo, dal termine fissato per ciascun versamento mensile all'I.N.P.D.A.I. fino alla data del trasferimento. Devono, altresi', essere trasferite all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, le somme versate per i periodi riscattati presso l'I.N.P.D.A.I., maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data del versamento all'Istituto medesimo a quella del trasferimento.
L'importo netto dei contributi e dei riscatti trasferiti ai sensi del precedente comma, con la maggiorazione degli interessi composti maturati al saggio del 2 per cento annuo fino al 31 dicembre 1972, e' portato in detrazione del totale degli accrediti effettuati, per i corrispondenti periodi contributivi, nell'accantonamento di previdenza costituito presso l'I.N.P.D.A.I.
Il residuo eventualmente risultante sull'accantonamento previdenziale del dirigente rimane acquisito dall'I.N.P.D.A.I.
La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo si effettua anche nel caso di decesso del dirigente senza che siano maturati i requisiti per il diritto a pensione, su richiesta dei superstiti di cui all' art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44 .
Entrata in vigore il 1 aprile 1976
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