Articolo 94 - Atto della Legge 12 febbraio 1980, n. 52
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25 marzo 1980
ARTICOLO 94

Per i prodotti, diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n° 3330/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.
Entrata in vigore il 25 marzo 1980
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