Articolo 107 - Atto della Legge 12 febbraio 1980, n. 52
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25 marzo 1980
ARTICOLO 107

Le disposizioni degli articoli 58 e 59 si applicano ai prezzi d'orientamento per i vini da tavola. Le disposizioni dell'articolo 61 si applicano agli stessi prodotti con riserva del paragrafo 3.
L'importo compensativo per gli altri prodotti per i quali e' fissato un prezzo di riferimento viene stabilito, nella misura richiesta dal buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato, in funzione dell'importo compensativo per il vino da tavola.
Per i vini liquorosi l'importo compensativo applicabile al 1 gennaio 1981 e' tuttavia uguale all'importo della tassa compensativa da applicare nei confronti dei paesi terzi a tale data. Questo importo compensativo e' abolito secondo il ritmo previsto all'articolo 59.
Nessun importo compensativo si applica in Grecia all'importazione dei prodotti soggetti a prezzo di riferimento provenienti dai paesi terzi.
Entrata in vigore il 25 marzo 1980
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