Articolo 29 - Atto della Legge 12 febbraio 1980, n. 52
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25 marzo 1980
ARTICOLO 29

Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia sono progressivamente abolite secondo il seguente ritmo:
- al 1 gennaio 1981 ogni tassa 5 ridotta al 90% dell'aliquota applicata al 31 dicembre 1980
- al 1 gennaio 1982 ogni tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota applicata al 31 dicembre 1980
- le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna si effettuano
al 1 gennaio 1983
al 1 gennaio 1984
al 1 gennaio 1985
al 1 gennaio 1986.
Entrata in vigore il 25 marzo 1980
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