Articolo 101 - Atto della Legge 12 febbraio 1980, n. 52
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25 marzo 1980
ARTICOLO 101

Nel settore del pollame le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi di questi prodotti in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale.
2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo puo' essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tale scopo,

a) per il pollame macellato l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie; b) per i pulcini l'importo compensativo applicabile per pulcino e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un pulcino.

Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo puo' essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell'articolo 69 per i cereali utilizzati dall'industria avicola.
Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE), n° 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.
Entrata in vigore il 25 marzo 1980
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