Articolo 12 - Atto della Legge 12 febbraio 1980, n. 52
Articolo 11Articolo 13
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25 marzo 1980
ARTICOLO 12

L'articolo 28, quarto comma, del trattato CECA S sostituito dalla seguente disposizione:
"Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimita', sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'.
Tuttavia ai voti dei membri del Consiglio e attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata: Belgio 5, Danimarca 3, Germania 10, Grecia 5, Francia 10, Irlanda 3, Italia 10, Lussemburgo 2, Paesi Bassi 5, Regno Unito 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 45 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri".
Entrata in vigore il 25 marzo 1980
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