Articolo 81 - Atto della Legge 12 febbraio 1980, n. 52
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25 marzo 1980
ARTICOLO 81

Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano agli aiuti per l'olio d'oliva. Il primo ravvicinamento relativo all'aiuto alla produzione di questo prodotto interviene tuttavia al 1° gennaio 1981.
A tale scopo il livello dell'aiuto comunitario alla produzione su cui deve effettuarsi il calcolo del livello dell'aiuto applicabile in Grecia e' quello fissato per la campagna di commercializzazione che e' in corso alla data dell'adesione.
Il secondo ravvicinamento interviene all'inizio della seconda campagna di commercializzazione che segue l'adesione; all'inizio della prima campagna di commercializzazione la sola modifica possibile e' quella risultante eventualmente da una modifica dell'aiuto comunitario applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale.
L'importo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole e di ricino raccolti in Grecia viene corretto dell'eventuale differenza fra il prezzo indicativo o di obiettivo applicabili in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale.
Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole e di ricino trasformati in Grecia viene diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Repubblica ellenica all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi.
L'importo dell'aiuto per i semi di soia e di lino, raccolti in Grecia viene corretto dell'eventuale differenza fra i prezzi di obiettivo applicabili in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale e diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Repubblica ellenica all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi.
Entrata in vigore il 25 marzo 1980
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