Articolo 127 - Atto della Legge 12 febbraio 1980, n. 52
Articolo 126Articolo 128
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25 marzo 1980
ARTICOLO 127

L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo in applicazione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, della decisione del 21 aprile 1970 e' interamente dovuto dal 1 gennaio 1981.
Tuttavia la Comunita' restituira' alla Repubblica ellenica una parte dell'importo di cui al comma precedente, nel mese successivo a quello in cui esso e' messo a disposizione della Commissione, secondo le seguenti modalita'
- 70% nel 1981
- 50% nel 1982
- 30% nel 1983
- 20% nel 1984
- 10% nel 1985.
Entrata in vigore il 25 marzo 1980
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