ARTICOLO 100
Nel settore delle uova le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi di questi prodotti in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale.
2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo puo' essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tale scopo,
a) per le uova in guscio l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di uova in guscio; b) per le uova da cova l'importo compensativo applicabile, per unita', alle uova da cova e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un uovo da cova.
Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo puo' essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell'articolo 69 per i cereali utilizzati dall'industria avicola.
Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n° 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.
Nel settore delle uova le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi di questi prodotti in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale.
2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo puo' essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tale scopo,
a) per le uova in guscio l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di uova in guscio; b) per le uova da cova l'importo compensativo applicabile, per unita', alle uova da cova e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un uovo da cova.
Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo puo' essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell'articolo 69 per i cereali utilizzati dall'industria avicola.
Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n° 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.