Articolo 7 del Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544
Articolo 5Articolo 8
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30 dicembre 1993
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15 agosto 2002
Art. 7. Riconoscimento della sentenza
del Tribunale internazionale 1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilita' espressa ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiazione della pena, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.
2. La sentenza del Tribunale internazionale non puo' essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la sentenza non e' divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attivita' del Tribunale internazionale;
(( a-bis) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato)) ; b) il fatto per il quale e' stata pronunciata la sentenza non e' previsto come reato dalla legge italiana; c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.
3. La corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall' articolo 127 del codice di procedura penale . Si applica l' articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale .
4. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata della pena non puo' eccedere quella di anni trenta di reclusione.
Entrata in vigore il 15 agosto 2002
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