Art. 6. Modifica dell'articolo 11
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All' articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonche' i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, possono essere oggetto di ispezione, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, al fine di impedire la diffusione di organismi nocivi.»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria sono sottoposti ad ispezione.».
Note all'art. 6:
Il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 11 (Ispezioni). 1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.
1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonche' i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, possono essere oggetto di ispezione, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, al fine di impedire la diffusione di organismi nocivi.
2. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonche' i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, per poter circolare sono ufficialmente ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:
a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A;
b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;
c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.
2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria sono sottoposti ad ispezione.".
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All' articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonche' i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, possono essere oggetto di ispezione, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, al fine di impedire la diffusione di organismi nocivi.»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria sono sottoposti ad ispezione.».
Note all'art. 6:
Il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 11 (Ispezioni). 1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.
1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonche' i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, possono essere oggetto di ispezione, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, al fine di impedire la diffusione di organismi nocivi.
2. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonche' i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, per poter circolare sono ufficialmente ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:
a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A;
b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;
c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.
2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria sono sottoposti ad ispezione.".