Articolo 6 del Decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84
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27 giugno 2012
Art. 6. Modifica dell'articolo 11
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All' articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonche' i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, possono essere oggetto di ispezione, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, al fine di impedire la diffusione di organismi nocivi.»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria sono sottoposti ad ispezione.».
Note all'art. 6:
Il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 11 (Ispezioni). 1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.
1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonche' i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, possono essere oggetto di ispezione, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, al fine di impedire la diffusione di organismi nocivi.
2. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonche' i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, per poter circolare sono ufficialmente ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:
a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A;
b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;
c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.
2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria sono sottoposti ad ispezione.".
Entrata in vigore il 27 giugno 2012
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