Articolo 4 del Decreto 10 gennaio 1996, n. 283
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 giugno 1996
Art. 4. Spese ammissibili 1. Possono essere ammesse a contributo, in quanto funzionali alla realizzazione di progetti organici di riconversione produttiva, le spese occorrenti per:
a) l'acquisizione del suolo, nei casi in cui questo non sia' conferito ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), del presente regolamento;
b) la costruzione o la ristrutturazione di edifici e di locali destinati alla produzione, al deposito delle materie prime e semilavorati, allo stoccaggio dei prodotti in misure adeguate al ciclo di lavorazione ed all'attivita' dello stabilimento;
c) la costruzione o la ristrutturazione di edifici e locali destinati ad uffici, ad alloggi per tecnici e custodi, a locali sociali od altri servizi utili in relazione al particolare tipo ed all'ubicazione dell'impianto;
d) la realizzazione o la ristrutturazione di tutte le opere murarie ed impiantistiche accessorie, tecnicamente giustificate in relazione al tipo ed all'ubicazione dell'impianto (sistemazione dell'area aziendale, recinzione, strade e piazzali, reti di servizio e relativi allacciamenti, ecc.);
e) la realizzazione di eventuali impianti anti-inquinamento prescritti per il ciclo produttivo;
f) l'acquisto ed il montaggio degli impianti e delle macchine, comprese quelle mobili o di ufficio, stabilmente destinate all'impianto delle attrezzature e dotazioni;
g) spese per la formazione delle scorte di materie prime e semilavorati, adeguate alle catteristiche del ciclo di lavorazione, in misura comunque non superiore al 40% degli investimenti per impianti fissi ammessi a contributo e non superiore all'ammontare concesso nella preesistente iniziativa decaduta.
2. Le spese per l'acquisto di macchine usate sono escluse dal contributo, non considerandosi tali quelle provenienti dall'azienda oggetto della revoca; sono altresi' escluse dal contributo anche le quote delle spese di cui al comma 1, lettere c) e d), che eccedano il quarto della spesa di cui alla lettera b) del medesimo comma.
3. La spesa per gli acquisti e montaggi di cui al comma 1, lettera f), deve essere pari almeno al 50% del totale delle spese di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma.
4. La spesa di cui al comma 1, lettera a), puo' essere ammessa al contributo nel limite del 5% del costo totale dello stabilimento.
Entrata in vigore il 8 giugno 1996
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