Articolo 5 del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 marzo 1994
Art. 5. Organi dell'Ente 1. Sono organi dell'Ente:
a) il consiglio;
b) l'amministratore;
c) il collegio dei revisori.
2. La nomina, lo stato giuridico ed economico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto.
3. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgano attivita' o studi nel campo delle opere pubbliche. Il mandato dell'amministratore e dei membri del consiglio di amministrazione e' rinnovabile per un solo quinquennio.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi
dell'Ente.
Entrata in vigore il 2 marzo 1994
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