Articolo 4 del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 marzo 1994
Art. 4. Patrimonio dell'Ente 1. L'Ente e' dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili, diversi dalle strade, strumentali alle sue attivita'.
Entrata in vigore il 2 marzo 1994
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