Articolo 10 del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 marzo 1994
Art. 10. Il personale 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.
2. Fermo quanto previsto dall' art. 5 del codice di procedura civile , continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell'azienda.
3. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196 .
4. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano, nonche' i trasferimenti presso la medesima, di personale proveniente da altre province, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni.
Note all' art. 10:
- La legge n. 196/1978 reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta".
- Il D.P.R. n. 752/1976 reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego".
Entrata in vigore il 2 marzo 1994
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