Articolo 9 del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143
Articolo 8Articolo 10
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2 marzo 1994
Art. 9. Ordinamento contabile 1. Non si applicano all'Ente le norme di contabilita' dello Stato.
2. Con lo statuto sono definite le modalita' della gestione contabile dell'Ente, prevedendo, in particolare, la formulazione di bilanci preventivo e consuntivo ed un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attivita' agli obiettivi programmatici valutandone comparativamente costi, modi e tempi.
3. Il controllo della Corte dei conti, si svolge secondo le modalita' previste dall' art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 .
4. L'Ente nazionale per le strade e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni e integrazioni. Dopo un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento dell'Ente dalla tabella A alla tabella B con le modalita' previste dall'art. 2, comma 4, della citata legge n. 720 del 1984 . All'Ente si applica la normativa prevista dall' art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 12 dellalegge n. 259/1958 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo della gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) e' il seguente:
"Art. 12. - Il controllo previsto dall' art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione".
- La legge n. 720/1984 istituisce il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. La tabella A annessa alla legge elenca gli enti e gli organismi pubblici tenuti ad effettuare operazioni di incasso e di pagamento mediante istituti ed aziende di credito, in qualita' di tesorieri o cassieri degli enti e organismi suddetti, a valere sulle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; la tabella B riporta gli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, aventi un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, che non possono mantenere disponibilita' depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al tre per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti.
- Il testo dell'art. 2, comma 4, della citata legge n. 720/1984 e' il seguente: "Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B".
- Il testo dell' art. 25 della legge n. 468/1978 , gia' citata, e' il seguente:
"Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'.
Gli enti territoriali presentato in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni sui prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni od ai consuntivi in termini di cassa".
Entrata in vigore il 2 marzo 1994
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