Articolo 6 del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143
Articolo 5Articolo 7
Versione
2 marzo 1994
Art. 6. Il consiglio 1. Il consiglio e' nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni. Esso e' presieduto dall'amministratore ed e' composto da quattro membri scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche, ed economiche.
2. Il consiglio sottopone al Ministro dei lavori pubblici lo schema di programma annuale di attivita' dell'Ente ed approva i bilanci preventivo e consuntivo, gli accordi di cui all'art. 3, i regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilita' e del personale, i capitolati generali, gli schemi delle concessioni autostradali ed i progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi di lire. Esso delibera su ogni altra questione attribuita dalla legge o dallo statuto.
3. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
Entrata in vigore il 2 marzo 1994
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