Articolo 3 - Appendice B
Articolo 2Articolo 4
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31 gennaio 1985
Articolo 3
Obbligo al trasporto

par. 1. La ferrovia deve effettuare, alle condizioni delle Regole uniformi, qualunque trasporto di merci a carro completo, purche':
a) il mittente osservi le Regole uniformi, le disposizioni complementari e le tariffe;
b) il trasporto sia possibile con il personale ed i mezzi normali di trasporto che permettono di soddisfare le ordinarie esigenze del traffico;
c) il trasporto non sia impedito da circostanze che la ferrovia non possa evitare ed alle quali non dipenda da essa ovviare.
par. La ferrovia ha l'obbligo di accettare soltanto le merci il cui carico, trasbordo o scarico esigono l'uso di mezzi speciali soltanto se le stazioni ove tali operazioni devono essere eseguite dispongano di tali mezzi.
par. La ferrovia ha l'obbligo di accettare le merci il cui trasporto possa eseguirsi senza ritardo; le prescrizioni in vigore presso la stazione di partenza stabiliscono in quali casi le merci che non corrispondano alle condizioni predette debbano essere accettate provvisoriamente in deposito.
par. 4. Quando l'autorita' competente abbia deciso che:
a) il servizio sia soppresso o sospeso in tutto o in parte;
b) alcune spedizioni siano escluse o ammesse soltanto a determinate condizioni, tali provvedimenti devono essere portati senza indugio a conoscenza del pubblico e delle ferrovie; quest'ultime informano in proposito le ferrovie degli altri Stati ai fini della loro pubblicazione.
par. Le ferrovie possono, di comune accordo, concentrare il trasporto di merci, per determinate relazioni, in punti di confine ed in paesi di transito determinati.
Tali provvedimenti sono comunicati all'Ufficio centrale. Essi vengono riportati dalle ferrovie in liste speciali, pubblicate nella forma prevista per le tariffe internazionali ed entrano in vigore un mese dopo la data della comunicazione all'Ufficio centrale.
par. Qualsiasi infrazione commessa dalla ferrovia alle disposizioni del presente articolo puo' dare luogo ad una azione per il risarcimento del danno causato.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1985