Articolo 7 - Accordo della Legge 27 settembre 2002, n. 227
Articolo 6Articolo 8
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19 ottobre 2002
Articolo 7
Attivita' economiche ed industriali

Le Parti forniscono sostegno ed assistenza all'instaurazione ed allo sviluppo della cooperazione tra organizzazioni, enti, imprese e societa' di entrambi i Paesi nel campo dell'applicazione e dell'impiego industriale delle tecnologie spaziali di altra attivita' innovativa e promuovono la realizzazione di condizioni favorevoli per la loro partecipazione ai programmi ed ai progetti comuni. A tal fine le Parti favoriscono la conclusione di accordi e di contratti a condizioni di reciproco vantaggio.
Entrata in vigore il 19 ottobre 2002