Articolo 9 - Accordo della Legge 27 settembre 2002, n. 227
Articolo 8Articolo 10
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19 ottobre 2002
Articolo 9
Proprieta' intellettuale

Le Parti, i loro Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate possono definire negli accordi conclusi ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1, o in separati accordi, le disposizioni sulla tutela e sulla ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale applicabili a specifici progetti cd attivita'. In assenza di accordi che includano disposizioni in materia di proprieta' intellettuale, di tutela e di ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale, queste ultime si realizzano secondo l'Allegato che fa parte integrante del presente Accordo. In presenza di accordi che includano disposizioni sulla proprieta' intellettuale, si fara' in essi riferimento all'Allegato, qualora esso sia compatibile ed applicabile alle fattispecie non previste negli accordi stessi.
Entrata in vigore il 19 ottobre 2002