Articolo 3 del Decreto 19 aprile 1994, n. 701
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 gennaio 1995
Art. 3. Trasmissione in via telematica 1. I documenti di cui agli articoli 1 e 2, possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria, e con le modalita' e le procedure dalla stessa definite, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici tecnici erariali interessati.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1995
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