Articolo 16 della Legge 9 dicembre 1977, n. 903
Articolo 17Articolo 19
Versione
18 dicembre 1977
>
Versione
26 aprile 1995
>
Versione
15 giugno 2006
Art. 16. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalita' previste dall' articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 .
Entrata in vigore il 15 giugno 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente